N° 2/2019
Divulg..

Società scientifiche e formazione continua: ruoli e attori

Negli ultimi anni è stato avviato un significativo e articolato iter che ha interessato, con diversi risvolti, Società Scientifiche e professionisti. 

Il Ministero della Salute ha pubblicato il 6 novembre 2018 l’elenco delle Società Scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie – aggiornandolo, poi, il 19 marzo 2019 [ad oggi sono 335] -, in attuazione dell’articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli) e del Decreto Ministeriale 2 agosto 2017. Sono state inserite in tale elenco le Società, alcune delle quali di Area Odontoiatrica, il cui assetto organizzativo e statutario soddisfa i requisiti declinati nel citato decreto.

La Legge Gelli, da più parti definita una "rivoluzione copernicana" in tema di responsabilità sanitaria, attende ad un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente, anche al fine di contenere il contenzioso medico legale. Inoltre, fa specifico riferimento a Linee Guida, definite secondo il vigente dettato normativo e, in assenza di queste, “a buone pratiche clinico-assistenziali”, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".  Società scientifiche e Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie assumono, quindi, un ruolo cruciale, sia per il delicato compito di elaborare Linee Guida, contenenti raccomandazioni che gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti a rispettare, sia, in quanto coinvolte nell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche cliniche sulla sicurezza nella sanità [art. 3 - Legge Gelli]. Il puntuale censimento di Società e Associazioni Scientifiche, con inserimento nell’elenco validato dal Ministero della Salute, acquisisce, quindi, un particolare rilievo, in quanto riscontro del livello di attenzione su assetti statutari e societari, non sempre allineati, considerata sia la volontà del Ministero di affidare a Società e Associazioni Scientifiche il compito di elaborare linee guida cliniche, sia il ruolo svolto da queste nella formazione continua. Proprio in riferimento all’attenzione rivolta a quest’ultima, deve essere menzionato il “Manuale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM”, in vigore dal 1 gennaio 2019, nel quale sono definite, tra l’altro, indicazioni per Società Scientifiche e Provider in materia di ECM e di progettazione di eventi formativi; di tutta evidenza precisazioni sulla dichiarata assenza di interessi commerciali in ambito sanitario, nei due anni precedenti la progettazione dell’evento, che Responsabile scientifico e Comitato scientifico devono sottoscrivere. Novità relative all’accreditamento settoriale, con la previsione, nel Comitato Scientifico, per ogni singola professione destinataria dell’offerta formativa, di almeno un componente appartenente alla professione sanitaria per la quale si chiede l’accreditamento; in caso di 5 o più aree professionali, è necessario che i componenti, compreso il Coordinatore, appartengano ad almeno 5 aree professionali diverse alle quali è rivolta l’attività formativa. 

Di tutta evidenza, infine, e di uguale rilievo in tale complessivo contesto, il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", in vigore dal 1 gennaio 2019. Il Manuale, corredato da ben dodici allegati, declina la disciplina stabilita dalla Commissione ECM ed applicabile al professionista sanitario. Tra i diversi aspetti menzionati, non solo l’obbligo formativo di 150 crediti per il triennio 2017-2019, ma anche indicazioni e chiarimenti su specifiche circostanze, quali le situazioni di esonero dall'obbligo ECM, laddove statuito dalla normativa, le attestazioni dei crediti conseguiti ed il riconoscimento dei crediti; la possibilità di “utilizzare” i crediti acquisiti nel triennio 2017-2019, per colmare un eventuale debito del triennio precedente. Di tutta evidenza gli approfondimenti correlati all’attività di formazione individuale, perseguibile tramite pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all’estero, che, largamente declinati, non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale.  Ruoli e responsabilità delle Società Scientifiche e dei professionisti sono ulteriormente definiti e declinati, atteso un comportamento corretto da un punto di vista Etico e Deontologico.

 

Le Società Scientifiche, anche in considerazione del delicato compito assunto nella stesura di Linee Guida, devono assicurare scientificità e terzietà, nel definire e promuovere il proprio progetto formativo, condividendo sinergie e concertando attività e strategie con le istituzioni, con il mondo accademico, con i rappresentati della professione; nel porre attenzione alla validazione e promozione di protocolli, procedure e dispositivi, diagnostici e terapeutici; nell’esercitare un ruolo educativo, oltre che culturale, anche nei confronti dell'opinione pubblica e dei pazienti, nel rendere, talvolta, comprensibile l’incomprensibile; nell’affermare con determinazione la forza delle conoscenze e che la validazione scientifica anche delle conquiste tecnologiche, non è vicariabile, né derogabile. 

Autore

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Ersilia Barbato

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